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Smart working e congedi per i dipendenti. Bonus baby sitter (anche) per i professionisti

Il decreto legge Covid n. 30 del 13 marzo prevede la possibilità di richiedere congedi parentali e bonus baby sitter per i genitori che hanno figli in didattica a distanza. Il bonus baby sitting in particolare spetta solo a determinate categoria di lavoratori ma non al personale della scuola.

A chi spetta il bonus baby sitter, smart working e bonus

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato,
appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono
scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. E’ quanto si legge nel testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

BONUS E BENEFICI VARI

Il bonus può essere richiesto per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito
di contatto ovunque avvenuto.

Come viene erogato il BONUS

Il bonus – si legge ancora nel decreto – viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus e’ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus e’ altresi’ riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo e’ incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Genitori lavoratori dipendenti, A CHI SPETTA IL BONUS?

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile, il genitore lavoratore dipendente
di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo
corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, alla durata
dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio.

Lo stesso beneficio e’ riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita’ in situazione di gravita’ accertata.

Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, e’ riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di
cui al comma 8, un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione stessa.

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